Finalmente adottato in Italia il decreto di recepimento della direttiva europea (n. 2019/1937). Le aziende italiane si stanno preparando ad adeguarsi alle nuove norme a tutela dei whistleblower. Vediamo a cosa sono tenuti.
Il 15 marzo 2023 è stato finalmente pubblicato il D.Lgs. 24/2023 (“Regolamento”) – di attuazione della Direttiva (UE) n. termine originariamente fissato nella direttiva.
In Italia esisteva già una normativa in materia di whistleblowing, sia nel settore pubblico (legge anticorruzione 190/2012) sia nel settore privato (legge n. 179/2017), in quest’ultimo caso limitatamente alle imprese che hanno adottato un modello organizzativo, direzione e controllo (“Modello 231”) ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (“Decreto 231”).
Con tale decreto, il legislatore italiano ha ora riunito in un unico testo normativo tutte le disposizioni applicabili in materia di appalti, comprese le disposizioni applicabili sia al settore pubblico che a quello privato.
Tutela degli informatori: ambito di applicazione del decreto
Per quanto riguarda il settore privato, il decreto si applica non solo alle imprese che hanno introdotto un Modello 231, ma anche alle imprese con più di 50 dipendenti (a tempo determinato o indeterminato) e alle imprese operanti in determinati settori, indipendentemente dalla loro dimensione (soprattutto nei mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo).
Il decreto ha inoltre ampliato l’ambito di segnalazione, che può riguardare non solo le violazioni del Modello 231 e i reati previsti dal Decreto 231, ma in generale ogni violazione di norme nazionali o comunitarie che ledano l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente ( ad esempio in materia di appalti pubblici e privati, sicurezza stradale, sicurezza alimentare, tutela della concorrenza).
Inoltre, le tutele previste dal Decreto Dirigenziale (che comprendono il divieto di ritorsioni, anche indirette, quali licenziamento, sospensione, demansionamento o diniego di promozione, segnalazioni negative, intimidazioni, molestie, danni alla reputazione, oltre alla tutela del segreto del segnalante) sono concessi, oltre che ai dipendenti, anche a lavoratori autonomi, consulenti, stagisti, candidati, soci, amministratori, ex dipendenti e fornitori, nonché a chiunque abbia parzialmente reso possibile la segnalazione (i.e. il segnalante nella segnalazione), compresi i Colleghi e i familiari del segnalante.
procedura di segnalazione
Il decreto prevede diversi canali di segnalazione : un canale interno (che deve consentire l’invio della segnalazione in forma scritta, anche elettronica, oltre che orale, telefonica o vocale); canale esterno (la cui gestione è affidata all’Agenzia nazionale anticorruzione ANAC) e divulgazione (a determinate condizioni).
Il decreto introduce anche specifiche regole procedurali per la gestione delle segnalazioni attraverso il canale interno. In particolare, la gestione del canale interno deve essere affidata a una persona o ente (interno o esterno) autonomo e dedito a tale compito. Inoltre, dalla ricezione della segnalazione, la ricezione deve essere confermata entro 7 giorni e il segnalante deve ricevere riscontro entro 3 mesi.
Il decreto disciplina anche le modalità di archiviazione dei documenti di gara, che devono essere conservati per il tempo necessario alla loro elaborazione, ma comunque non superiore a 5 anni.
Al fine di rendere efficace questo regolamento, è stato istituito un sistema di sanzioni. In particolare, possono essere irrogate dall’ANAC sanzioni amministrative pecuniarie: da 10.000 a 50.000 euro, in caso di ritorsione, ostacolo alla segnalazione e violazione del segreto professionale, nonché per mancata predisposizione di canali di segnalazione o procedure amministrative di allerta; da 500 a 2.500 euro nel caso in cui il segnalante sia ritenuto penalmente responsabile dei reati di diffamazione o diffamazione.
L’obbligo di istituire canali di segnalazione si applica dal 15 luglio 2023 per le aziende private con 250 o più dipendenti e dal 17 dicembre 2023 per le aziende private con 50 o più dipendenti.
Fino ad allora, le aziende interessate dovranno valutare tutti i sistemi in essere e, comunque, adeguarsi alla nuova disciplina introducendo canali di segnalazione che rispondano ai requisiti del decreto, anche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla sicurezza informatica, in nel contempo sensibilizzando i destinatari sulle finalità e modalità di utilizzo dei canali di segnalazione e delle misure di tutela previste dalla legge.
In collaborazione con Nicola Lattanzi e Martina Lucchetti, Pirola Pennuto Zei & Associati