La grande novità per lavoratori e imprese in Italia

Dal 30 dicembre dello scorso anno, a seguito dell'adozione del decreto-legge 27 dicembre 2023, n. 209, recante attuazione della delega fiscale in materia di fiscalità internazionale, sono state apportate alcune importanti modifiche, tra cui la previsione di nuovi criteri di collegamento per l’individuazione della residenza fiscale delle persone fisiche e giuridiche nonché dei vari enti per favorire il cosiddetto “brain return” e delle imprese che scelgono di investire in Italia.

La riforma della fiscalità internazionale riguarda la questione della residenza fiscale delle persone fisiche e giuridiche e mira ad adeguare il sistema italiano alle pratiche internazionali e alle regole stabilite dalle convenzioni contro le doppie imposizioni, garantendo così maggiore certezza del diritto.

Di seguito ci concentriamo sugli ultimi sviluppi in materia di “impatriati” e misure per incoraggiare la delocalizzazione delle imprese in Italia (“Reshoring”).

Nuove norme per i dipendenti cosiddetti “impatriati”.

In Italia esiste da tempo una regolamentazione semplificata per i “lavoratori impatriati”, cioè i lavoratori dipendenti e autonomi (italiani o stranieri) che trasferiscono la propria residenza in Italia.
L’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, ha introdotto significative modifiche al “regime degli impatriati”. In particolare, questi dipendenti potranno beneficiare di una nuova normativa semplificata per un periodo massimo di cinque anni a partire dal periodo d’imposta 2024. Le nuove norme prevedono una riduzione del 50% del reddito imponibile per i contribuenti che, ai sensi dell'articolo 2 della Legge TUIR, trasferiscono la residenza in Italia e percepiscono redditi di lavoro dipendente, redditi equiparati a redditi di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo.

Rispetto alla normativa precedente Le condizioni di accesso sono più rigorose : Oltre ad un limite di reddito di 600.000 euro entro il quale si applica il regime agevolato, i dipendenti non devono essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il ​​suddetto trasferimento – limite temporale che aumenta se l'attività è svolta in Italia per una stessa società per la quale è stato effettuato all'estero, o comunque per una società del medesimo gruppo – e si impegnano a essere fiscalmente residenti in Italia per almeno cinque anni (art. 5, primo comma, lett. UN)) .

Il mancato rispetto di tale obbligo è sancito dal recupero del vantaggio: se non viene mantenuta la residenza fiscale in Italia per almeno quattro anni, il vantaggio verrà annullato e l'amministrazione finanziaria italiana procederà al recupero dei benefici già percepiti, applicando gli adeguati interessi.

Si richiedono poi tre condizioni relative alla natura del rapporto di lavoro del contribuente, come indicate nelle lettere b), c) e d) dell'articolo 5: come previsto se il lavoratore lavora nel territorio dello Stato per la stessa azienda , per il quale ha lavorato all'estero, o comunque per una società del medesimo gruppo, la soglia temporale per la condizione di non residenza in Italia è aumentata a sei periodi d'imposta se il dipendente lavora all'estero prima del trasferimento, nel nostro Paese non se è stato dipendente della stessa società estera o di una società del gruppo, ovvero per sette periodi d'imposta in caso di precedente rapporto di lavoro presso tali società, inoltre, l'attività professionale deve essere svolta nel territorio nazionale per la maggior parte del periodo d'imposta; Infine, i lavoratori devono soddisfare le condizioni di alta qualificazione o specializzazione stabilite dai D.Lgs. n. 108/2012 e n. 206/2017. 108/2012 e 206/2017.

Il contributo alla formazione del reddito complessivo è ridotto al 40% se il lavoratore si stabilisce in Italia con un figlio minore o se nasce un figlio durante l'utilizzo del sistema. In quest'ultimo caso, la richiesta della maggiorazione decorre dal periodo d'imposta in corso al momento della nascita. In ogni caso è necessario che il figlio minore rimanga residente in Italia pur usufruendo del regime.

Il nuovo trattamento fiscale decorre dal periodo d’imposta 2024. Il regime previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo n. rapporti in ambito sportivo, che hanno concluso il relativo contratto prima della stessa data.
Incentivi fiscali per la delocalizzazione delle imprese in Italia (“reshoring”)

Incentivi fiscali per incentivare l'esercizio delle attività economiche in Italia

La riforma introduce un ulteriore incentivo fiscale volto a incentivare l'esercizio delle attività economiche sul territorio dello Stato italiano.
Le imprese che, prima di trasferire le proprie attività in Italia, operavano in un Paese estero non facente parte dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, possono beneficiare dello sgravio per il periodo d'imposta in cui è avvenuta la delocalizzazione dopo cinque anni.

In particolare, non concorrono nella formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sui redditi né il valore della produzione ai fini IRAP, il 50% dei redditi imponibili derivanti dall'attività commerciale e dall'esercizio delle connesse attività artistiche e professionali oggetto di trasferimento.

Lo sgravio è soggetto ad alcune restrizioni sulla sua applicabilità: in primo luogo, esiste un meccanismo per recuperare il beneficio fiscale se l’attività economica trasferita per la quale è stato concesso lo sgravio viene successivamente trasferita in uno stato estero entro cinque periodi d’imposta, ovvero dieci anni nel caso di Aziende di grandi dimensioni individuate ai sensi della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 – dalla fine del regime agevolativo.

Inoltre, l'efficacia delle disposizioni di questo articolo è soggetta all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Un'altra limitazione prevede che tra le attività che beneficiano della agevolazione siano escluse quelle svolte nel territorio nazionale nei 24 mesi precedenti il ​​loro trasferimento. Scopo di tale provvedimento è quello di impedire l’agevolazione di attività precedentemente svolte in Italia e ricollocate all’estero, al solo fine di beneficiare del regime di favore non appena saranno nuovamente ricollocate in Italia.

Per poter beneficiare della agevolazione in questione, il contribuente è tenuto a tenere una contabilità separata che consenta di verificare la corretta determinazione del reddito e del valore della produzione netta ammissibile alla agevolazione.

Alberto Gabriele

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