Con il recepimento nell’ordinamento italiano della Direttiva Europea Whistleblowing 2019/1937, le disposizioni in materia di whistleblowing saranno modificate a partire dal 15 luglio 2023.
Il 30 marzo 2023 è stato adottato il Decreto Legislativo n. 24/2023 (il “Decreto”) in materia di diffide, le cui disposizioni entreranno in vigore dal 15 luglio 2023.
Il decreto modifica le disposizioni in materia denuncia di irregolarità contenute nel D.Lgs. 231/2001 (per il settore privato) e/o nel D.Lgs. 165/2001 (per il settore pubblico) e le riassume in un unico testo.
A tal proposito, è bene ricordare che fino alla pubblicazione del decreto, la tutela dei segnalanti nel settore privato era limitata, poiché riguardava solo dipendenti e collaboratori di aziende che avevano adottato un modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e adottata riguarda solo i reati riconducibili a quelli previsti dalla presente legge. Nel settore pubblico, invece, la normativa era contenuta nel D.Lgs. 165/2001.
Tuttavia, con il decreto, il legislatore italiano ha riformato la materia, riunendo in un unico testo normativo la disciplina degli appalti, che comprende disposizioni applicabili al settore pubblico e privato.
Gli enti di diritto privato ai quali si applica il decreto sono:
• coloro che “hanno occupato in media almeno 50 lavoratori nell’ultimo anno”;
• coloro che, senza aver occupato 50 lavoratori, rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni richiamate negli allegati al decreto (servizi finanziari, sicurezza stradale, tutela dell’ambiente);
• coloro che, senza aver assunto 50 lavoratori e senza rientrare nell’ambito di applicazione delle disposizioni di cui agli allegati al decreto, dal D.Lgs. 231/2001 e hanno adottato un modello organizzativo.
Le principali novità introdotte dal decreto
a) È possibile segnalare non solo le violazioni del diritto dell’UE in determinati settori, ma anche le violazioni del diritto nazionale. Tuttavia, le segnalazioni rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto devono riguardare violazioni della normativa nazionale o dell’Unione Europea che ledano gli interessi o l’integrità del soggetto privato, ivi compresa l’attivazione della segnalazione di cui sia venuto a conoscenza nell’ambito della propria attività, abbiano ottenuto, Per esempio:
o Reati amministrativi, contabili, civili o penali;
o comportamenti illeciti ai sensi del modello di organizzazione, gestione e controllo della società interessata o del D.Lgs. 231/2001;
o Reati penali che rientrano nell’ambito di applicazione delle leggi europee o nazionali nei settori elencati nell’allegato alla decisione (ad esempio appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza stradale ). ; Protezione ambientale; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza alimentare ecc. 😉
o atti od omissioni lesivi degli interessi finanziari dell’Unione Europea;
o Violazioni delle norme sulla tutela della concorrenza;
b) La cerchia degli aventi diritto all’iscrizione è particolarmente ampia e comprende dipendenti, lavoratori autonomi, collaboratori esterni, tirocinanti retribuiti e non, volontari, soggetti il cui rapporto di lavoro è terminato o non è ancora iniziato, nonché tutti i lavoratori subordinati ai sensi la supervisione e la direzione di appaltatori e/o subappaltatori;
c) Le misure a tutela dei segnalanti si estendono anche ai “moderatori” (ossia coloro che assistono il dipendente nelle segnalazioni), ai colleghi e ai genitori delle segnalazioni dei segnalanti;
d) Il decreto prevede tre tipologie di canali di segnalazione: canale interno, canale esterno e informativa al pubblico;
e) Il canale interno di segnalazione deve garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, anche attraverso strumenti di cifratura. Le segnalazioni possono essere effettuate per iscritto o oralmente, tramite linee telefoniche o sistemi di posta vocale o, su richiesta del segnalante, attraverso un incontro faccia a faccia entro un termine ragionevole;
f) dettagli sui ruoli del personale interno/esterno preposto a ricevere, esaminare e analizzare le segnalazioni e che richiedono formazione specifica;
g) Per quanto riguarda il canale esterno, l’Agenzia Nazionale Anticorruzione (ANAC) è responsabile del trattamento delle segnalazioni.
h) viene meglio precisato il contenuto dell’obbligo di riservatezza circa l’identità del segnalante; questi non potranno essere comunicati, senza il suo espresso consenso, a soggetti non incaricati di ricevere o dare seguito alle segnalazioni e autorizzati al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
i) La comunicazione al pubblico deve essere effettuata a determinate condizioni affinché il segnalante possa beneficiare delle tutele previste dalla normativa applicabile.
j) in caso di ritorsione nei confronti del segnalante, contrariamente a quanto attualmente previsto dal D.Lgs. 231/2001 (segnalazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro), vi è la possibilità di informare l’ANAC;
k) Il Decreto prevede espressamente la presunzione di nullità per ogni azione pregiudizievole intrapresa nei confronti del segnalante dopo la segnalazione, la denuncia o la segnalazione, salvo che il datore di lavoro dimostri che l’azione è stata intrapresa per motivi estranei (inversione dell’onere della prova). .
I destinatari del Decreto dovranno pertanto verificare se le misure di protezione dei whistleblower da loro già poste in essere secondo il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e/o sulla base delle policy di Gruppo siano pertinenti e, in tal caso, armonizzarle con tali nuove disposizioni fino al 15 luglio 2023 per le aziende con più di 250 dipendenti e fino al 15 dicembre 2023 per le altre.